Cerchiamo di fare un riassunto su cosa serve e su cosa si deve valutare per la gestione fiscale di un e-commerce.
Ovviamente ci basiamo sull’attuale situazione delle normative all’11 aprile 2021 e quello che segue è un riassunto di ciò che viene dichiarato da siti specializzati ma è necessario chiedere sempre al proprio commercialista se la propria situazione corrisponde a una delle circostanze qui elencate, ma soprattutto se localmente non ci sono disposizioni diverse considerato il caos legislativo fra Stato-Regioni-Province e Comuni.
1. COMMERCIO ELETTRONICO E REQUISITI
La normativa italiana definisce l’e-commerce come “vendita di prodotti o servizi effettuata tramite l’utilizzo di tecnologie informatiche”
L’e-commerce è regolato dal d.lgs. n. 114/98, la c.d. “Legge Bersani”, in cui viene paragonato ad una forma speciale di vendita al dettaglio. Al comma 1 dell’art. 4 l’e-commerce viene trattato come vendita per corrispondenza tramite sistemi di comunicazione mediatica audio/audiovisiva.
L’attività di e-commerce equivale ad una attività di vendita al dettaglio da cui ne conseguono gli obblighi informativi, dichiarativi e contabili.
Al primo comma dell’art 18 la normativa prevede che chi inizia un’attività di vendita e-commerce deve darne comunicazione al comune di residenza o di quello della sede legale e può iniziare l’attività decorsi 30 giorni dalla comunicazione debitamente protocollata.
Al terzo comma del medesimo articolo, la normativa specifica che nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all’articolo 5 e il settore merceologico. Quindi deve essere specificato il settore merceologico, necessario ad individuare specifici casi per i quali sono necessarie determinate autorizzazioni come avviene, per esempio, su prodotti alimentari, armi da fuoco o combustibili.
A prescindere dal settore merceologico è indispensabile il possesso di tutti i requisiti, sia professionali che personali previsti al comma 2 dell’art. 5.
(Per esempio con riferimento ai prodotti alimentari si avrà bisogno di una serie di autorizzazioni sanitarie e certificazioni HACCP)
2. VENDERE ON LINE E OBBLIGO DI P.IVA
Iniziare a vendere on-line rappresenta a tutti gli effetti una attività commerciale pertanto è l’obbligatorietà del possesso della partita IVA è relativo al mondo in cui l’attività è svolta. L’attività online per natura è svolta in modo continuativo e la gestione degli automatismi funzionali, anche nel caso di e-commerce gestito in unica attività da una singola persona, la rende automaticamente equiparabile a una organizzazione aziendale sufficiente a darle la qualifica di impresa. Ci sono comunque alcuni rari casi per i quali l’apertura della partita IVA non è richiesta.
Il legislatore non ha mai fornito una definizione delle parole “continuità” e “abitualità” usate negli articoli di legge, pertanto ogni attività deve essere esaminata caso per caso valutando se è necessario aprire la partita IVA o meno.
Fra i casi più frequenti in cui si configura l’obbligatorietà troviamo:
2.1 Prestazione occasionale
“Il lavoratore autonomo occasionale è chi si obbliga a compiere dietro corrispettivo un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio senza vincolo di subordinazione, né potere di coordinamento del committente e in via del tutto occasionale.”
Fra i riferimenti dati dal legislatore per rilevare lo stato di prestazione occasionale, troviamo:
- Limite di 5.000 € di compensi nell’arco dell’anno;
- Durata non superiore a 30 giorni con lo stesso committente nell’arco dell’anno;
E’ bene prestare attenzione che l’obbligo di partita IVA avviene quando si svolgono attività continuative abituali, fossero anche a zero euro. Pertanto il limite dei 5000€ si riferisce in realtà agli obblighi contributivi in situazione di reale occasionalità.
2.2 Vendita OnLine (E-Commerce, Amazon Fba, Dropshipping)
Nel caso in cui l’attività sia quella di vendere beni o servizi online, le cose cambiano in base alle modalità di esercizio del lavoro.
Ad esempio:
- nei casi in cui si vendano occasionalmente oggetti usati su classici portali come EBay o Subito.it, la propria presenza di vendita non è considerata continuativa, ma esclusivamente dedicata alla vendita di uno o pochi oggetti durante l’anno. In questo caso si gestirà la vendita con una ricevuta non fiscale.
N.B: per il commercio elettronico non è obbligatorio emettere ricevuta cartacea, per provare l’avvenuta vendita basterà la tracciabilità delle transazioni avvenute online.
- Se, invece, si vendono beni o servizi su un portale WEB in modo continuativo nel tempo si è in situazione di attività commerciale. Maggiormente rilevante è il caso in cui decidiamo di aprire un e-commerce (tramite un proprio sito o tramite un negozio virtuale situato in una market place). In questi casi è obbligatoria l’apertura della partita IVA.
2.3 Amazon FBA
Amazon è una piattaforma che permette di poter comprare e vendere prodotti. Tramite esso si può gestire la logistica utilizzando le funzioni di FBA (Logistica di Amazon) oppure si può inserire i prodotti all’interno di una vetrina.
Amazon FBA consente di poter sfruttare la sua logistica. Chi aderisce al servizio invierà i propri prodotti direttamente, dal fornitore, al centro di logistica di Amazon, in questo modo si evitano tutti i costi inerenti l’attività di gestione di un proprio magazzino e di spedizione al cliente.
Amazon rappresenta un canale di vendita dei prodotti, e ricade a tutti gli effetti nell’ipotesi di una attività organizzata e svolta in modo continuativo.
Se non si ha un proprio magazzino inserire dei prodotti sulla vetrina di Amazon significa svolgere una attività commerciale che è duratura nel tempo e pertanto si è considerati una impresa a prescindere che ha, seppur indirettamente, una solida organizzazione imprenditoriale. Pertanto è necessaria la partita IVA e relativo adempimento di tutti gli obblighi di legge anche nel paradossale caso si venda un solo prodotto.
2.4 Dropshipping
Il dropshipping è una delle pratiche commerciali online, in cui il venditore inserisce sul proprio e-commerce, o su un altro Marketplace, prodotti che ordinerà e comprerà dal fornitore soltanto in seguito alla ricezione dell’ordine da parte del consumatore finale, il suo guadagno sarà nel solo prezzo aggiunto.
L’attività di dropshipping ricade nell’ipotesi di attività commerciarle e quindi risulta obbligatorio possedere la partita IVA.
3. COME APRIRE LA P.IVA
Per aprire Partita IVA sono necessarie 3 fasi:
3.1 Definizione dell’attività
E’ necessario definire il tipo di attività svolta per la quale identificare il codice ATECO di appartenenza.
Per la vendita online di oggetti è consuetudine usare il codice ATECO 47.91.10 che racchiude tutte le attività rientranti nella descrizione: “Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet”.
Questa prima fase è fondamentale perché in base al tipo di attività svolta si avrà bisogno di determinate autorizzazioni, concessioni o comunicazioni necessarie ed obbligatorie per il suo avvio.
Il codice ATECO determinerà anche quali costi si potranno dedurre, cioè quali costi si potranno sottrarre dal totale dei ricavi in modo da ridurre l’imponibile fiscale. In pratica non tutti i costi che si sosterrà potranno essere detratti, ma solo quelli inerenti alla propria attività, e quindi al relativo codice ATECO, ad esempio un idraulico non potrà mai portare in deduzione l’acquisto di un quadro di Picasso, come invece potrebbe farlo una galleria d’arte.
3.2 Scelta della forma giuridica
La forma giuridica scelta andrà ad influenzare tutta una serie di adempimenti futuri, brevemente si potrà scegliere tra due opzioni: operare individualmente e quindi aprire la partita IVA come lavoratore autonomo, oppure se si vuole svolgere l’attività con altre persone si potrà aprire la partita IVA in forma societaria. Le alternative hanno entrambe vantaggi e svantaggi, la giusta scelta dipende dall’attività che si vuole svolgere, dalla sua complessità e dall’ammontare del capitale che si andrà ad investire nel progetto.
3.3 Scelta del regime fiscale e contabile
Attualmente in Italia è possibile scegliere principalmente tra due regimi fiscali: forfettario o ordinario.
Il regime forfettario è esclusivo per le ditte individuali e per i professionisti, quindi se hai optato per una società sei obbligato a scegliere il regime ordinario.
Si precisa che il regime forfettario per i lavoratori autonomi è un regime naturale, ossia non vi è bisogno di effettuare nessuna comunicazione all’Agenzia delle Entrate, ma la sua applicazione si presume da una scelta concludente. Ad esempio se un professionista emette la prima fattura dell’anno applicando l’IVA , allora sarà escluso, per l’anno in corso dal regime forfettario, potrà applicarlo l’anno successivo se rispetta gli altri requisiti. (link al video — Link altro articolo)
La scelta della giusta forma giuridica e del regime fiscale è un momento molto importante.
4. COMPILARE LA COM UNICA E SCIA
Compilare la ComUnica e la SCIA
Una volta terminate le precedenti fasi, sarà necessario passare alla parte formale dell’apertura della partita IVA. Sarà necessario seguire i classici adempimenti:
- Presentazione al SUAP del Comune di residenza, o della sede legale della società, la SCIA che è l’acronimo di Segnalazione Certificata di Inizio Attività, non è altro che, una dichiarazione che consente alle imprese di iniziare, modificare o chiudere un’attività produttiva (artigianale, commerciale, industriale).
- Iscrizione all’INPS
- Iscrizione al Registro delle Imprese
Tutti questi adempimenti possono essere eseguiti contemporaneamente attraverso il sistema di ComUnica avvalendosi di un intermediario abilitato (Myaccounting.it)
La presentazione della SCIA deve essere fatta anche nel caso in cui la partita iva già esistente intenda iniziare l’attività di vendita on-line affiancando al negozio fisico un e-commerce con conseguente comunicazione alla Camera di Commercio dello svolgimento dell’ulteriore attività di vendita al dettaglio per corrispondenza.
5. LA FATTURAZIONE
Il venditore on-line è soggetto alle stesse regole di fatturazione di chi esercita la vendita diretta in un negozio fisico, con alcune deroghe:
• la normativa non prevede l’obbligo del rilascio della ricevuta per tutte quelle transazioni che sono state eseguite sul web. Per queste è sufficiente provare la transazione finanziaria, ossia il pagamento che è avvenuto con strumenti elettronici e quindi tracciabili.
• Nei casi in cui il cliente richieda espressamente la fattura, questa dovrà esser prontamente emessa dal venditore con l’impossibilità di avvalersi del meccanismo della fattura differita.
Dal 1 gennaio 2018 è necessario l’emissione della fattura elettronica secondo le regole ordinarie.
Il titolare dell’e-commerce è comunque tenuto a registrare i corrispettivi giornalieri, ossia per tutte quelle transazioni avvenute sul web, al pari di un negozio fisico, dovrà quindi annotare gli incassi giorno per giorno, e sul totale sarà necessario stornare l’iva pagata dai clienti e versarla allo Stato secondo il principio della rivalsa. Anche in questo caso i forfettari sono agevolati, essendo esonerati dagli obblighi IVA non dovranno versare la relativa imposta e non dovranno in alcun modo addebitarla in fattura al cliente.
Dal 1 luglio del 2019, chi genera un volume di affari maggiore o uguale a € 400.000, dovrà trasmettere telematicamente i corrispettivi all’Agenzia delle Entrate, così come avviene per la trasmissione delle fatture elettroniche. Dal 1 gennaio 2020 obbligo sarà esteso anche a chi genera ricavi minori di € 400.000.
6. LE OPERAZIONI CON L’ESTERO
Aprire un negozio Online offre numerosi vantaggi tra cui il non avere confini fisici. Le operazioni con l’estero si dividono in intracomunitarie ed extracomunitarie rispettivamente corrispondenti ad obblighi differenti.
6.1 L’IVA nelle operazioni intracomunitarie
Le operazioni intracomunitarie, sono quelle intercorse tra operatori residenti in due diversi Paesi dell’Unione Europea. Esse riguardano:
• acquisti intracomunitari di beni;
• cessione (vendite) intracomunitarie di beni;
• prestazioni di servizi intracomunitari ricevuti;
• prestazioni di servizi intracomunitari resi.
Per ognuna di queste ipotesi vige una normativa differente.
6.1.1 Cessioni di beni intracomunitarie
Nel caso di cessioni di beni intracomunitarie, l’IVA si considera assolta nel Paese di destinazione se la cessione è stata effettuata tra operatori economici (B2B), mentre si considera assolta nel paese di origine se la cessione è stata effettuata a privati consumatori (B2C).
Affinché una operazione di cessione intracomunitaria possa definirsi non imponibile è necessaria l’esistenza di 3 condizioni:
• Soggettivo: entrambi gli operatori devono essere titolari di partita IVA, residenti in diversi Stati dell’UE ed iscritti al VIES, ossia alla banca dati delle partite IVA europee, l’iscrizione può avvenire con la certificazione di inizio attività o con una successiva istanza;
• Oggettivo: l’operazione deve comportare il trasferimento della proprietà del bene a titolo oneroso;
• Territoriale: la transazione deve comportare la fisica esportazione del bene aldilà dei confini territoriali. Lo spostamento del bene deve essere provato con idonea documentazione: documento di trasporto, certificato di assicurazione della spedizione, contratto di spedizione, ecc.
In mancanza di uno di questi elementi l’operazione si considera Imponibile nel paese di origine, e quindi con la conseguente applicazione dell’IVA nella fattura di vendita.
La fattura di vendita deve riportare la dicitura: “operazione non imponibile ai sensi dell’art art. 41 D.L. 331/1993”
6.1.2 Acquisti di beni intracomunitari
Gli acquisti intracomunitari di beni si considerano assoggettati al regime IVA italiano, pertanto l’operatore soggetto IVA italiano che riceve la fattura senza IVA, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.L. 331/1993 dovrà:
• Numerare la fattura ricevuta dal fornitore comunitario ed integrarla (meccanismo del REVERSE CHARGE) con l’ammontare dell’IVA, calcolata secondo l’aliquota applicabile in vigore in Italia per quell’operazione;
• Registrare la fattura sul registro delle fatture ricevute con la relativa integrazione;
• Contestualmente registrare la fattura ricevuta anche nel registro delle fatture emesse, operazione necessaria per la liquidazione dell’IVA dovuta.
6.1.3 Acquisti e cessioni di servizi intracomunitari
La regola generale per quanto riguarda la cessione di servizi prevede la tassazione del servizio nel paese in cui avviene effettivamente il consumo. In particolare ai sensi dell’art. 7 del Dpr. 633/72, bisogna distinguere in operazioni:
• B2B che riguardano tutte le operazioni intercorse tra soggetti IVA residenti in Stati diversi dell’UE. Per queste operazioni il luogo della tassazione viene stabilito nel Paese di residenza del Committente del servizio. Ne sono un esempio gli acquisti riferiti alla promozione su Facebook;
• B2C che invece riguarda le prestazioni rese a soggetti consumatori finali senza partita iva, in questo caso invece, il luogo di tassazione viene individuato nel paese di residenza del Prestatore del servizio.
Per le cessioni di servizi nei confronti di un committente soggetto passivo IVA residente in un altro Paese dell’UE, il prestatore Italiano dovrà emettere fattura senza l’applicazione dell’IVA con la dicitura:
“reverse charge ai sensi dell’art. 7-ter del Dpr 633/72.
Nel caso in cui la cessione avvenga ad un consumatore finale, allora la cessione deve essere tassata nel paese di residenza del Prestatore del servizio con l’applicazione della relativa disciplina IVA.
Nel caso della ricezione di servizi da Prestatori residenti in uno Stato UE, il prestatore emetterà fattura senza IVA con la dicitura reverse charge. Ricevuta la fattura, essa dovrà essere integrata dell’iva secondo l’aliquota vigente in Italia e registrata al pari di una fattura di acquisto di beni intracomunitario.
Fra le fonti: myaccounting.it/aprire-partita-iva-per-vendere-on-line

