RAI - Canone o tassa?

01.08.2010 | Author: Redazione | Rev.:01.08.2010 | Rif.:10080101


FinanziereIl canone è una quota periodica dovuta per un servizio che si è scelto di avere e che può essere liberamente avviato con l'accordo fra le parti (servente e servito) o interrotto per scelta di una di esse.

La tassa di possesso è una quota dovuta allo Stato per il possesso di cose.

Il canone RAI è tacitamente e impropriamente accettato come termine ibrido perchè sfugge totalmente ai sensi che i vocabolari attribuiscono alla logica del 'canone'.
Infatti si tratta di una quantità di denaro dovuta ufficialmente come 'canone' ma legalmente trattata come 'tassa di possesso' pur essendo in realtà dovuta per 'l'utilizzo dell'Etere'.

Ma perchè e cosa permette allo stato di abusare così platealmente dei significati delle parole nella tacita tolleranza del popolo italiano?

L'inganno graduale
Con l'inganno dell'opinione pubblica è stata fatta nel tempo una lenta e pasticciata trasformazione. I più anziani ricorderanno sicuramente che in occasione dello scadere dei termini, la RAI tempestava di pubblicità menzionanti chiaramente i servizi da lei forniti. Nel tempo, tale punto è stato gradualmente omesso, questo perché si stava tentando di raggirare le contestazioni di coloro che ritenevano di seguire esclusivamente i 'servizi' di altre emittenti private che intanto si stavano lentamente insediando e moltiplicando.

Le credulità popolari

Cominciarono a diffondersi 'dicerie popolari' che sostenevano che per slegarsi dall'obbligo del pagamento del 'canone', fosse sufficiente fare 'piombare' le frequenze RAI, tesi che circolano ancora oggi ma che sono totalmente false. E' anche falso che per cessare di pagare il canone basti mandare una semplice lettera di disdetta, ma è anche falso che si debba pagare il canone semplicemente perchè si ha l'antenna sul tetto.

L'uso politico della TV pubblica
L'ingresso delle emittenti private che stavano sviluppando i loro servizi giornalistici e informativi, rendeva sempre più difficile la tesi del servizio pubblico esclusivo.
Il servizio pubblico è in realtà sempre stato relativo e ambiguo perchè la RAI è strettamente dipendente dai partiti politici che ne contendono sistematicamente il direttivo a ogni cambio elettorale, cosa che con l'avvento del governo Berlusconi è divenuta drammaticamente plateale.
Ciò avviene in quanto i politici sono coscenti che la Radio e la Televisione sono le armi primarie per la strumentalizzazione informativa delle masse. Il governo Berlusconi ha evidenziato questo fenomeno all'estremo del paradosso ponendo di fatto il controllo delle reti pubbliche pur possedendo già quello delle private, arrivando al punto di sopprimere le trasmissioni politicamente scomode insediando capillarmente persone di sua fiducia altrettanto platealmente servili.
Ma il paradosso berlusconiano ha in realtà evidenziato un problema da sempre insito nel sistema televisivo pubblico italiano.

La RAI non è mai stata un servizio
Dalle origini del canone RAI, si è lentamente trasformata la pretesa economica sulla base del possedimento di apparati televisivi.
In realtà il 'possesso' era contemplato sin dall'origine della legge, anzi la legge non ha mai menzionato il 'servizio' RAI. Siccome sarebbe però stato troppo impopolare far pagare una 'tassa di possesso' per ogni singolo apparato televisivo, lo Stato (bontà sua), ha creato un'ulteriore eccezione abbinando tale 'tassa' come unico addebito dovuto alla presenza di uno o più apparati Audio+Video riceventi e/o trasmittenti presenti nell'area domiciliare (seconda casa compresa). Ma la 'bonarietà' cessa subito anche qui, perché non si tiene conto della funzionalità effettiva, per cui la 'tassa' è dovuta anche se gli apparati non sono funzionanti proprio perchè basata sul possesso e non sull'uso effettivo.
In pratica lo Stato incassa questa tassa da cui, solo in un secondo tempo, finanzia la RAI ma con una serie di condizioni che in "teoria" dovrebbero essere funzionali all'informazione e alla cultura. Il 'servizio' è pertanto un effetto secondario e non quello reale per cui viene pagata la tassa/canone.

Video ma non audio
La stessa RAI precisa però nel suo sito che secondo quanto disposto dall'Art. 449 del 27 dicembre 1997, non esistono piu' 'canoni' ordinari dovuti per la detenzione di apparecchi radiofonici nell'ambito familiare
. Secondo tale affermazione l'oggetto della tassa rimane pertanto solo la ricezzione/trasmissione di segnali video e non quelli audio. Ma questo entra in contraddizione con il decreto originale che parla solo di segnali radio, come è in contraddizione con il fatto che ai locali privati viene comunque chiesto un pagamento anche per l'utilizzo delle sole radiofrequenze.

Tassa sull'uso tecnologico dell'aria
Nell'esaminare la legge che lo regolamenta, la scoperta più disarmante e incredibile è che in realtà il 'canone' RAI è dovuto per l'utilizzo dell'etere, in pratica per l'uso 'tecnologico' dell'aria che ci circonda, il riferimento agli apparecchi che lo utilizzano è pertanto una semplice conseguenza automatica a tale scopo, come se fossero i caselli in cui pagare l'uso dell'autostrada. Provate a immaginare cosa avverrebbe se lo stato ammettesse pubblicamente tale realtà pur essendo essa semplicemente deducibile leggendone le regolamentazioni.

Riassunto
Possiamo quindi riassumere che il 'canone RAI' è in realtà dovuto per l'utilizzo dell'etere operazione presupposta automaticamente e indiscutibilmente con il possesso di apparecchi che siano atti o adattabili a farlo (anche in quello esclusivamente domiciliare come fanno per es.: ripetitori TV, router, PC con wireless, ecc.) in ricezione e/o trasmissione.
In pratica l'etere è nell'aria che ci circonda pertanto è un bene di tutti ma dobbiamo pagare se possediamo apparecchi che lo utilizzano o (addirittura) potrebbero utilizzarlo indipendentemente dal fatto che lo facciamo effettivamente e, a seconda di come lo utilizziamo, potremmo pagare dei supplementi aggiuntivi al 'canone RAI' (per la trasmissione si pagano tasse aggiuntive specifiche, i locali pagano supplementi per l'uso in pubblico, ecc.).

Conclusioni
La 'tassa di possesso' è confermata anche dal sito della RAI e contempla come unico modo per disdire 'l'abbonamento' la sigillazione, demolizione o vendita degli apparati. Nel caso della vendita o donazione deve inoltre essere dichiarato il destinatario e se esso è titolare di un 'canone RAI'. Nel caso del suggellamento bisogna fare domanda in AR, entro il 30 Novembre, allegando la ricevuta originale di un vaglia postale di 5,17 euro e restituendo il libretto. In seguito, 'dovrebbero' venire funzionari dell'ufficio tecnico erariale a suggellare l'apparecchio dentro un sacco di juta.
Questa operazione viene raramente eseguita perché ogni volta che i dipendenti statali (o chi per esso) muovono il 'deretano' costano quanto anni di abbonamento e ciò rende sconveniente l'operazione che solitamente non viene mai eseguita. Poiché dal momento della richiesta il canone non è più dovuto, si è in totale regolarità anche se gli apparati non sono suggellati per anni (o per sempre) perchè, da quel momento, la situazione non è più dipendente dalla vostra volontà.

RAI-Una legge ambigua

Rai 1938La legge che regolamenta il settore è al momento ancora quella stilata nel 1938, con le successive modifiche e che è riportata integralmente più avanti in questa pagina.

Analizziamo il primo articolo non dimenticando che è stata concepita sotto il regime fascista che poco spazio lasciava alle contestazioni. Ricordiamo che la costituzione è stata istituita il 27 dicembre del 1947, ben 9 anni dopo e che pertanto la legge che regolamenta il canone RAI è stata ideata e scritta totalmente al di fuori degli ambiti costituzionali italiani.

- L'appiglio
"Chiunque detenga uno o più apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni è obbligato al pagamento del canone di abbonamento, giusta le norme di cui al presente decreto."

Con il termine "atti o adattabili" è pressochè possibile includere una vastità di apparecchi elettronici delle recenti tecnologie ma se vogliamo metterla sul ridere potremmo dire che anche un panino è "adattabile" alla ricezione di onde se ci ficchiamo in mezzo un cellulare.
Un PC può essere munito di un'apposita scheda che permette l'audio/visione TV e risultare pertanto "atto" se ce l'ha o 'adattabile' se NON ce l'ha.
La legge è pertanto così ambigua e inadatta alle tecnologie odierne al punto che forniscono versioni confuse e contradditorie pure gli stessi operatori di "Rispondi RAI" (ma chi sa come funzionano i call-center conosce anche la relatività della cosa), dell'Agenzia Delle Entrate, del Ministero delle Finanze e della Guardia Di Finanza.

Ma anche qui c'è una forte contraddizione con le disposizioni dell'Art. 449 del 27 dicembre 1997 menzionato dalla stesssa RAI perchè se questo dice che non esistono piu' 'canoni' ordinari dovuti per la detenzione di apparecchi radiofonici nell'ambito familiare annullerebbe il senso stesso della legge che utilizza alla base di tutto il termine 'radioaudizioni' ovvero, parla esclusivamente di ricezioni di segnali audio.

- Le presunzioni
"La presenza di un impianto aereo atto alla captazione o trasmissione di onde elettriche o di un dispositivo idoneo a sostituire l'impianto aereo, ovvero di linee interne per il funzionamento di apparecchi radioelettrici, fa presumere la detenzione o l'utenza di un apparecchio radioricevente."

Questo è il punto che può essere più abusato dai funzionari addetti alla terrorizzazione dei presunti evasori, ovvero, la 'presunzione' del possedimento di un'apparecchio soggetto alla tassazione ipotizzato per la sola presenza di un'impianto esterno visibile (antenna, parabola, ecc.). Nell'articolo non viene detto che la 'presunzione' comporta automaticamente il pagamento ma viene menzionata come possibile appiglio per eventuali verifiche.
Questo vuole dire che la presenza di strutture esternamente visibili può motivare la visita di funzionari che però non possono contestare le affermazioni del residente di non possedere apparati atti alla ricezione/trasmissione di onde audio/video.
E' importante la distinzione fra impianti e apparati quando si parla con costoro, gli impianti sono antenne o parabole, gli apparati sono gli apparecchi elettronici che effettivamente trasformano il segnale ricevuto o quello da inviare.

ATTENZIONE però:
Lo stesso articolo parla di "apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni" rendendo possibile includere anche:
- televisori (ovviamente!)
- telefonini (anche per il solo invio di file multimediali)
- personal computer
- apparaecchi wireless
- router wireless
- ecc.


Insomma include qualunque apparecchio anche solo ricevente o solo trasmittente come un telecomando, per assurdo anche un citofono che utilizza un ponte wireless.

RAI-Gli introiti

 

MagiaLa RAI impone il suo 'canone di abbonamento obbligatorio' nonostante gli abbonamenti debbano essere una libera scelta. Questo anche perchè il 'canone' è stato istituito per Decreto del Re Vittorio Emanuele III nel lontano 1938, durante il periodo fascista in cui le scelte anti-democratiche non erano contestabili.

La RAI deve allo stato il 7% sui 'canoni' per pagare la sua tassa di concessione governativa, che per ben 3 anni non ha versato divenendo di fatto il primario illustre evasore fiscale.

Tutto questo nonostante la RAI abbia la bellezza di 6 introiti:

1 Finanziamenti pubblici nazionali
2 Finanziamenti pubblici europei
3 Canone (tassa di possesso) (tassa per l'utilizzo dell'etere?)
4 Pubblicità (uguale a quelle delle emittenti private)
5 Provvigioni da pay TV (i canali attualmente su Sky o digitale terrestre)
6 Pubblico pagante presente nelle tribune di molte trasmissioni


Potete ben immaginare il volume di denaro che ruota intorno a questo business 'politico' in confronto alle TV private che godono solo del punto 4 e in rari casi del punto 5 e 6 anche se quasi mai coincidenti (per esempio le TV che sono su SKY raramente hanno tipologie di palinsesto che contemplino trasmissioni con pubblico pagante).

La Rai è anche la TV pubblica europea, che registra la maggior quota di introiti dalla pubblicità, addirittura il 52% dei ricavi totali, contro il 23% della BBC e il 36% di France Television.

RAI-Come difendersi e come disdire

 

Rai cavallo"Secondo la RAI - insiste l'associazione degli utenti e dei consumatori - non è credibile che vi siano cittadini senza la televisione, ma solo cittadini che evadono le tasse". Per informare sulla questione, ADUC ha predisposto una sorta di vademecum con "i metodi più comuni con cui, talvolta, si è anche costretti a pagare malgrado non si possegga la TV".


In seguito i passi descritti da ADUC con qualche nostra aggiunta/correzzione:


I. Visita a domicilio di un funzionario RAI
Questi chiede di entrare in casa per controllare se esistono apparecchi televisivi. Ricordate che la presenza di un'antenna o parabola può far presumere la presenza di unàaparecchio atto all'uso delle onde radio ma non ne comporta prova certa pertanto nessun ispettore potrà sostenere che dovete pagare per il solo fatto che avete un'impianto.
Alla fine della visita consegna un cedolino per il pagamento del canone/tassa e chiede una firma per ricevuta. Ma attenzione: quella firma non è per ricevuta del cedolino, ma una vera e propria dichiarazione in cui si ammette di avere una TV.
Sulla base di questa firma, la RAI intimerà il pagamento del canone, con minaccia di pignoramenti, fermi amministrativi, ecc.

COME DIFENDERSI
1. il funzionario RAI non ha alcun diritto di entrare in casa di un privato cittadino. Lo possono fare solo le forze dell'ordine su mandato dell'autorità giudiziaria. Pertanto, si potrà invitare il funzionario RAI ad andarsene. Se insistesse, chiamare il 113.

2. Non firmare MAI nulla di ciò che vi propone un funzionario RAI neppure se vi dice che è solo una formalità. Ritirare eventualmente il cedolino, qualora il funzionario insistesse, e farne l'uso che si crede.

3. Per i cittadini più indignati. Se possibile, invitare un testimone ad assistere alla conversazione con il funzionario. Quando e se chiederà la firma "per ricevuta" del cedolino (nascondendo il fatto che in realtà vi spinge con l'inganno a firmare un'autodichiarazione di colpevolezza), fare un esposto alla Procura della Repubblica (il testimone potrà corroborare questa versione dei fatti). Se il tizio sita nel vostro cortile o nel vostro ingresso fategli presente la violazione privata al fine di invitarlo ad allontanarsi.
Ricordate che la presenza di un'antenna sui vostri tetti non è assolutamente un pretesto che automatizza l'inconfutabile presenza di una TV (potrebbe esserci stata in passato o essere una semplice predisposizione mai utilizzata).

II. Invio annuale del cedolino per il pagamento del canone/tassa
Per posta, con tanto di lettera intimidatoria, nonostante si sia già inviata in passato una lettera raccomandata (o una diffida) in cui si è dichiarato di non avere apparecchi atti od adattabili alla ricezione di programmi televisivi. Se ogni anno non si risponde per raccomandata, cominciano ad arrivare lettere della RAI sempre più intimidatorie, come la minaccia di un fermo amministrativo dell'auto se non si paga il canone entro 20 giorni.

COME DIFENDERSI
1. Inviare alla RAI la diffida con un testo simile:
"Poichè non si possiedono apparati atti o adattabili alla ricezione/trasmissione audio/video non sussitono i motivi relazionali da Voi ipotizzati con la Vostra società tramite la missiva del ... con protocollo Nr...... .
Vi invito a rispettare le normative vigenti sulla privacy e a rimuovere al più presto i miei dati dai vostri archivi sino ad un'eventuale variazione della situazione dichiarata che sarà eventualmente mia cura comunicarvi."
Impariamo anche a combatterli con le loro stesse armi, le normative sulla privacy si prestano prevalentemente in difesa delle malefatte dei potenti, possono anche difenderci dai loro abusi solo se impariamo a nostra volta ad usarle bene.

2. Ogni successiva missiva della RAI, se consegnata per posta ordinaria, puo' essere ignorata.

3. Se vi fosse recapitata una ulteriore richiesta di pagamento del canone/tassa per raccomandata, rispondere subito con una diffida come sopra. In questa sede, formulare anche una richiesta di risarcimento del danno (costi della raccomandata, perdite di tempo, ecc.).

III. La RAI contrattacca
Dopo aver risposto per lettera raccomandata o con una diffida alle richieste di pagamento del canone/tassa, la RAI contrattacca facendo richiesta di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui si dovrebbe dichiarare di "non essere in possesso di alcun apparecchio atto od adattabile alla ricezione di programmi televisivi, compresi personal computer, decoder digitali ed altri apparati multimediali".

Come difendersi
1. Prima di tutto, non è necessaria alcuna dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Basta una lettera raccomandata in cui si dichiara di non possedere apparecchi atti o adattabili alla ricezione/trasmissione di segnali audio/video (auto-certificazione). Quello della RAI è solo un tentativo di sfiancare il cittadino e costringerlo a pagare per stanchezza.

2. Contrariamente a cio' che dice la RAI, il canone/tassa lo si deve pagare solo per il possesso della televisione o, per esempio, di un computer con scheda TV (ovvero, dove vi sia una scheda che permette l'allaccio diretto dell'antenna tv al computer). Non ne è pertanto coerente la richiesta per il possesso di un computer solo perchè connesso ad internet perchè dovrebbero appigliarsi alla fatto provato che si utilizza almeno un ponte wireless per la ricezione dei dati digitali di natura audio/video.

3. Se la lettera della RAI è stata recapitata per posta ordinaria, si puo' ignorarla.

4. Se la richiesta dell'atto di notorietà giungesse per raccomandata, rispondere con una diffida.

Come disdire
E' possibile disdire per i seguenti motivi:
– l’abbonato cede tutti gli apparecchi in suo possesso dando esatta comunicazione delle generalità e indirizzo del nuovo possessore
- l’abbonato comunica di non essere più in possesso di alcun apparecchio fornendone adeguata comunicazione (ad es. per furto, incendio o guasto).
- l'abbonato dichiara di non volere più utilizzare gli apparati in possesso e ne chiede il suggellamento

Chi intende disdire, deve prima accertarsi di aver pagato per intero il canone dell’anno in corso e di non avere altre pendenze con il S.A.T. (Sportello Abbonamenti Tv, prima Urar tv)

Dove trovate documenti e moduli
http://www.moduli.it/....

http://www.aduc.it/dy...

RAI-La legge (testo integrale)

 

Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246 (in Gazz. Uff., 5 aprile, n. 78). - Decreto convertito in l. 4 giugno 1938, n. 880, (in Gazz. Uff., 5 luglio 1938, n. 150).

Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni.

Preambolo

(Omissis).

Articolo 1

Dell'abbonamento alle radioaudizioni.

Chiunque detenga uno o più apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni è obbligato al pagamento del canone di abbonamento, giusta le norme di cui al presente decreto.
La presenza di un impianto aereo atto alla captazione o trasmissione di onde elettriche o di un dispositivo idoneo a sostituire l'impianto aereo, ovvero di linee interne per il funzionamento di apparecchi radioelettrici, fa presumere la detenzione o l'utenza di un apparecchio radioricevente.

Articolo 2

Il canone di abbonamento alle radioaudizioni per uso privato è stabilito in ragione di anno solare nella misura di L. 81.
Il pagamento del canone può essere effettuato in unica soluzione, nel quale caso esso è dovuto nell'accennata misura di L. 81, ovvero in due rate corrispondenti ai semestri gennaio-giugno, luglio-dicembre, nel quale caso è dovuto nella misura di L. 42,50 per ogni rata, salvo quanto è disposto per il primo pagamento dei nuovi abbonati dal primo comma del successivo articolo 4.
L'abbonamento si intende tacitamente rinnovato di anno in anno e l'utente è obbligato, senza bisogno di alcun preavviso, al pagamento del canone nella misura suindicata e nei modi e nei termini previsti dagli artt. 3 e 5 del presente decreto, salvo il caso di cessazione dell'uso dell'apparecchio disciplinato dal successivo art. 10.
L'utente che inizia l'abbonamento semestrale dal primo semestre dell'anno solare, come pure l'abbonato che ha rinnovato l'abbonamento corrispondendo la prima rata semestrale gennaio-giugno, sono in ogni caso obbligati al pagamento della successiva rata semestrale luglio-dicembre.
L'abbonato che intenda cambiare la forma di pagamento per la quale è stato iscritto a ruolo, deve farne richiesta su carta semplice all'Ufficio del Registro competente non oltre il 30 novembre di ciascun anno. La nuova forma di pagamento prescelta avrà inizio dal primo dell'anno successivo.
L'abbonamento è valido esclusivamente per la detenzione di apparecchi nel domicilio od indirizzo indicato nel relativo libretto di iscrizione di cui al successivo art. 6.
(1) Vedi, ora, d.m. 20 dicembre 1991.

Articolo 3

Il pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni per uso privato deve essere effettuato esclusivamente a mezzo del servizio dei conti correnti postali, giusta le norme seguenti:
a) per il primo pagamento da parte dei nuovi abbonati: col versamento del canone, sia esso annuale che semestrale o del rateo relativo, a favore del conto corrente postale del Primo Ufficio Bollo di Torino, a mezzo dell'apposito modulo di versamento in conto corrente da ritirarsi presso qualsiasi ufficio postale, che è tenuto a fornirlo gratuitamente;
b) per le rinnovazioni dell'abbonamento: con versamento del canone sia esso annuale che semestrale mediante speciali moduli allegati al "Libretto di iscrizione alle radioaudizioni" di cui al successivo art. 6 a favore dell'apposito conto corrente dell'Ufficio del Registro nella cui circoscrizione si trova il Comune di residenza dell'utente.
(Omissis) (1).
(1) Comma abrogato dall'art. 1, l. 10 novembre 1954, n. 1150.

Articolo 4

Art. 4.
Per il primo pagamento da parte dai nuovi abbonati l'utente che inizia l'abbonamento nel corso dell'anno ed intende eseguire il versamento del canone stesso per tutto l'anno in corso, è obbligato al pagamento del canone medesimo in ragione di L. 7 al mese, come dalla tabella allegato A al presente decreto, vista, [d'ordine Nostro,] dal Ministro Segretario di Stato per le finanze, a decorrere dal mese in cui ha avuto inizio la detenzione dell'apparecchio e per quanti sono i mesi dell'anno in corso mancanti per arrivare al 31 dicembre.
Se l'utente intende eseguire il versamento in rate semestrali è obbligato al pagamento del canone in ragione di L. 7 al mese, giusta la citata tabella, a decorrere dal mese in cui ha avuto inizio la detenzione dell'apparecchio e per quanti sono i mesi del semestre in corso mancanti per arrivare al 30 giugno o al 31 dicembre (1).
(1) Vedi, ora, d.m. 20 dicembre 1991.

Articolo 5

Il pagamento del canone per la rinnovazione dell'abbonamento alle radioaudizioni deve essere effettuato anticipatamente dagli abbonati in unica soluzione entro il mese di gennaio di ciascun anno.
Il pagamento del canone per la rinnovazione dell'abbonamento a rate semestrali deve del pari effettuarsi anticipatamente entro il mese di gennaio e di luglio di ciascun anno.

Articolo 6

Per il versamento del canone ai fini della rinnovazione dell'abbonamento ai sensi della lettera b) del precedente art. 3, è istituito uno speciale "Libretto di iscrizione alle radioaudizioni" che è compilato dal competente Ufficio del Registro ed inviato ai singoli abbonati con piego raccomandato.
Il "Libretto di iscrizione" di cui sopra contiene nella prima pagina le generalità dell'abbonato (cognome, nome e paternità) con l'indicazione della relativa residenza, il numero che contraddistingue l'abbonato stesso nel ruolo di consistenza degli abbonati, nonché il numero del conto corrente postale dell'Ufficio del Registro competente, sul quale devono essere effettuati i versamenti per il pagamento dei canoni di abbonamento.
Fanno parte integrante del libretto alcuni speciali moduli del servizio dei conti correnti postali a mezzo dei quali deve esclusivamente essere effettuato il versamento presso gli uffici postali delle somme occorrenti per la rinnovazione dell'abbonamento.

Articolo 7

Il libretto di iscrizione alle radioaudizioni deve essere esibito dall'abbonato ad ogni richiesta degli organi cui compete l'accertamento delle violazioni alle disposizioni del presente decreto.
Il libretto di iscrizione dà diritto al titolare di detenere uno o più apparecchi purché questi siano di proprietà dello stesso utente e siano tenuti in unico domicilio.
Nel numero degli apparecchi che possono essere detenuti con un unico libretto a norma del precedente comma, non sono compresi quelli applicati stabilmente ad autoscafi, autovetture ed altri autoveicoli.
Per questi ultimi apparecchi è obbligatorio un distinto abbonamento.

Articolo 8

In caso di smarrimento del libretto di iscrizione alle radioaudizioni, l'abbonato deve chiederne tempestivamente il duplicato con domanda su carta da bollo da lire quattro. La detta domanda può essere presentata direttamente all'Ufficio del Registro presso il quale l'abbonato è iscritto a ruolo, in doppio esemplare di cui uno da redigersi in carta libera, sarà restituito dall'ufficio in segno di ricevuta dopo avervi apposto il bollo a calendario, ovvero a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.
Il duplicato della detta domanda ovvero la ricevuta di ritorno costituiscono l'unica giustificazione della mancanza del libretto per l'abbonato.
L'Ufficio del Registro predispone in seguito il nuovo libretto di iscrizione indicandovi il numero di ruolo di consistenza ed annotando, sul frontespizio interno, i pagamenti già eseguiti e lo spedisce all'utente con tassa a carico del destinatario.
Sul libretto deve essere apposta dallo stesso ufficio la leggenda: "duplicato".
La richiesta del duplicato del libretto a norma del presente articolo non esclude l'applicazione delle sanzioni di cui ai successivi artt. 19 e 20 qualora l'abbonato, al momento della richiesta, non sia in regola con i pagamenti giusta le norme del presente decreto.

Articolo 9

L'abbonato alle radioaudizioni e chi, pur non essendo abbonato, detenga un apparecchio radio-ricevente in prova ai sensi del successivo art. 16, come pure chi, avendo regolarmente dato disdetta dell'abbonamento, detenga l'apparecchio chiuso in involucro ai sensi del successivo articolo 10, qualora muti domicilio, residenza od abitazione, trasportando nel nuovo domicilio, residenza od abitazione l'apparecchio, deve denunziare, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, all'Ufficio del Registro presso il quale è iscritto come abbonato, tale cambiamento, entro venti giorni dal cambiamento stesso.
Nella denunzia deve essere indicato il numero di ruolo risultante dal libretto di iscrizione o gli estremi della licenza in prova, il luogo ove viene trasferito il domicilio, la residenza e l'abitazione con il relativo indirizzo.

Articolo 10

Ove l'abbonato non intenda o non possa, per qualsiasi ragione, più usufruire delle radioaudizioni circolari e continui a detenere l'apparecchio presso di sé, deve presentare al competente Ufficio del Registro apposita denunzia su carta semplice non oltre il mese di novembre di ciascun anno, indicando il numero di iscrizione nel ruolo e specificando il tipo dell'apparecchio di cui è in possesso, il quale deve essere racchiuso in apposito involucro in modo da impedirne il funzionamento.
La denunzia deve essere fatta a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Alla denunzia l'utente deve unire un vaglia postale (con modulo in uso per pagamenti di tassa) di L. 10,20, intestato all'Ufficio del Registro, per spese dell'involucro su accennato ed accessori.
Qualora l'utente intenda cedere o alienare l'apparecchio è del pari obbligato alla denunzia di cui sopra, nella quale deve indicare il cognome, nome, paternità e domicilio del cessionario od acquirente. In questo caso è esonerato dall'obbligo del pagamento della somma di L. 10,20 di cui al comma precedente.
L'utente con abbonamento semestrale che ceda o venda l'apparecchio entro il 1° semestre dell'anno è dispensato dal pagamento del canone relativo al 2° semestre a condizione che entro il 30 giugno denunci all'Ufficio del Registro presso il quale trovasi iscritto a ruolo l'avvenuta cessione con le generalità del cessionario o acquirente e comprovi che questo ultimo abbia pagato il canone.
L'utente che ha effettuato le denunzie di cui sopra deve altresì restituire al competente Ufficio del Registro, entro il 31 dicembre dell'anno in cui ha presentato le denunzie medesime, il libretto di iscrizione a ruolo.
Qualora l'utente intenda riaprire l'apparecchio già suggellato, deve fame domanda su carta semplice in triplice esemplare al competente Ufficio del Registro, con il contemporaneo pagamento della somma di L. 520 da versarsi con vaglia postale intestato all'Ufficio medesimo. L'Ufficio del Registro, dopo aver preso nota di tale richiesta sul ruolo di consistenza degli abbonati, passerà i tre esemplari delle domande al competente Ufficio Tecnico Erariale (1).
(1) Vedi, ora, d.m. 20 dicembre 1991.

Articolo 11

La chiusura dell'apparecchio e la cessione od alienazione di esso a norma del precedente articolo come pure la distruzione o la assoluta inservibilità dell'apparecchio, ancorché dovuta a causa di forza maggiore, non danno diritto al rimborso del canone semestrale od annuale pagato a norma del presente decreto.
In caso di cessione o di alienazione, il cessionario o l'acquirente sono considerati nuovi abbonati al pagamento del canone dal giorno in cui hanno avuto la detenzione dell'apparecchio indipendentemente dal fatto che il cedente o venditore abbia corrisposto il canone relativo al suo abbonamento.

Articolo 12

Alla chiusura ed alla riapertura degli apparecchi nei casi di cui al precedente art. 10 provvedono gli Uffici Tecnici Erariali ai quali gli Uffici del Registro comunicano i nominativi in appositi elenchi.
L'involucro che contiene l'apparecchio deve essere chiuso con filo di ferro munito all'estremità di un piombino timbrato dell'Ufficio Tecnico ed è lasciato in deposito alla utente con tutte le conseguenze di legge. La chiusura dello apparecchio deve constare da apposito verbale redatto in triplice esemplare, uno dei quali verrà consegnato all'utente, un altro spedito al competente Ufficio del Registro perché ne prenda nota sul registro di consistenza degli abbonati; il terzo esemplare rimarrà presso l'Ufficio Tecnico Erariale.
Nel verbale dovranno indicarsi le generali dell'abbonato, li numero di ruolo e l'Ufficio del Registro presso il quale l'abbonato è iscritto, nonché il tipo dell'apearecchio ed il numero delle valvole delle quali l'apparecchio è dotato.
Su richiesta dell'utente la inutilizzazione dell'apparecchio, oltre che con l'involucro, può essere effettuata con altri mezzi ritenuti idonei dall'Ufficio Tecnico Erariale. In questo caso, della richiesta dell'utente e del mezzo usato per la inutilizzazione dell'apparecchio deve farsi constare nel verbale di cui sopra.
Per la riapertura dell'apparecchio, l'incaricato dell'Ufficio Tecnico Erariale non redige alcun verbale ma convalida la operazione con timbro sulle tre copie di domanda trasmesse all'Ufficio Tecnico Erariale; una di tali copie in tal modo convalidata è consegnata all'interessato, l'altra è spedita all'Ufficio del Registro per gli opportuni controlli e la terza rimane presso l'Ufficio Tecnico Erariale.
La copia consegnata all'interessato costituisce l'unica giustificazione per la provvisoria apertura dell'involucro che è prevista per un massimo di giorni dieci.
Allo scadere di tale termine l'interessato deve precisare all'Ufficio del Registro il cognome, nome, paternità e domicilio del nuovo acquirente o munirsi di nuovo abbonamento, ovvero richiedere nuovamente la chiusura dell'apparecchio con le prescritte modalità.

Articolo 13

In caso di decesso dell'abbonato l'abbonamento è valido per gli eredi fino al termine dell'abbonamento stesso per il quale l'abbonato deceduto abbia regolarmente pagato il canone.
Qualora gli eredi non intendano ulteriormente usufruire delle radioaudizioni devono osservare le norme di cui al precedente art. 10.
Ove invece gli eredi intendano continuare l'uso dell'apparecchio devono farne domanda in carta libera al competente Ufficio del Registro per intestare al proprio nome il libretto di iscrizione quali eredi del defunto abbonato.
La variazione della intestazione del libretto deve essere fatta direttamente dal Procuratore del registro e deve essere seguita dalla firma dello stesso procuratore e della apposizione del bollo a calendario dell'Ufficio.
Analoga variazione deve essere fatta dal procuratore sul ruolo di consistenza degli abbonati.

Articolo 14

I turisti e i viaggiatori residenti all'estero che vengono a soggiornare temporaneamente nel territorio dello Stato, portando seco un apparecchio portatile, od un apparecchio sistemato su autovettura, possono ritirare dalla dogana di transito una apposita licenza di temporanea importazione.
Tale licenza viene rilasciata contro pagamento di L. 15 a titolo di abbonamento alle radioaudizioni e previo deposito dello importo corrispondente al dazio doganale ed alle tasse di radiofonia. L'apparecchio viene munito di apposito timbro che deve risultare integro all'atto della riesportazione. La licenza di temporanea importazione ha la validità di mesi tre per gli apparecchi portatili, dopo tale periodo il detentore deve regolarizzare la sua posizione munendosi del normale abbonamento e corrispondere quanto è dovuto per la definitiva importazione di materiale radio elettrico.
Per gli apparecchi installati stabilmente su autovetture il periodo di validità della licenza di temporanea importazione è ragguagliato a novanta giorni, computando i periodi di effettiva e controllata permanenza dell'autovettura nello Stato e può essere rinnovato per ogni periodo di novanta giorni di successiva permanenza nel territorio dello Stato dietro pagamento del diritto fisso di L. 15.
Qualora il turista o viaggiatore ritorni all'estero entro i periodi sopra contemplati, e sempre che non risulti manomissione o rottura nei timbri e sigilli apposti dalla dogana, ha diritto al rimborso del deposito effettuato (1).
(1) Vedi, ora, d.m. 20 dicembre 1991.

Articolo 15

La speciale "Licenza per apparecchi radioriceventi in prova" di cui ai Regi decreti-legge 17 aprile 1931, n. 589, e 9 dicembre 1935, n. 2173, è costituita da un modulo diviso in due parti, matrice e figlia come allegato B al presente decreto, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per le finanze.
I moduli di licenza sono riuniti in libretti di venticinque moduli ciascuno che sono predisposti e venduti dall'Ente Italiano Audizioni Radici foniche al prezzo di lire venticinque.

Articolo 16

Qualunque persona o ditta autorizzata alla vendita di apparecchi radioriceventi che ceda in prova uno di detti apparecchi a persona od ente non ancora munito di libretto di iscrizione alle radioaudizioni, deve munirsi di una congrua scorta di licenze per apparecchi radio-riceventi in prova e deve consegnare all'utente, all'atto stesso della consegna dell'apparecchio, la parte figlia del modulo di licenza di cui all'articolo precedente.
Sulla matrice e sulla figlia del modulo di licenza devono essere apposte a cura di chi cede l'apparecchio in prova le seguenti indicazioni:
a) cognome, nome, domicilio ed indirizzo della ditta che cede l'apparecchio in prova;
b) cognome, nome, paternità e indirizzo (Comune, via numero civico) dell'utente cui viene ceduto l'apparecchio in prova;
c) data della consegna dell'apparecchio in prova;
d) dati idonei alla identificazione dell'apparecchio (tipo, numero delle valvole, ecc.).
La licenza è valida per un solo apparecchio e per un periodo massimo di giorni dieci a partire dal giorno in cui viene dato l'apparecchio in prova ed è improrogabile.
È vietato di rilasciare allo stesso utente più di due licenze consecutive come pure è vietato di apportare qualsiasi aggiunta o modificazione al testo delle indicazioni apposte sulla licenza al momento del loro rilascio.
La matrice delle licenze deve restare unita al libretto ed i libretti esauriti devono essere inviati all'Ufficio del Registro del distretto in cui ha sede la ditta che ha rilasciato la licenza, con le relative matrici entro venti giorni dalla data in cui è stata rilasciata l'ultima licenza.
È in facoltà di chi cede in prova un apparecchio radioricevente di rivalersi del prezzo della licenza addebitando una lira per ogni licenza.

Articolo 17

L'obbligo del registro di carico e scarico di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1917, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, è esteso ai riparatori, ai commercianti, ai rappresentanti ed agenti di vendita in genere di apparecchi e di materiali radioelettrici, ma non è esteso a coloro che limitano la propria attività alla semplice segnalazione, alle ditte autorizzate per la costruzione e la riparazione o vendita di apparecchi e materiali radioelettrici, dei probabili acquirenti di detti apparecchi o materiali.
Ai segnalatori di affari su menzionati è fatto divieto di tenere depositi di apparecchi o di materiali radioelettrici.
Detto registro rilasciato dagli Uffici Tecnici Erariali, deve essere tenuto e conservato giusta le norme di cui all'art. 52 del regolamento approvato con regio decreto-legge 3 agosto 1928, n. 2295. Sul medesimo devono essere annotati, con le modalità di cui all'art. 51 dello stesso regolamento, nella parte del carico gli apparecchi e materiali soggetti a tassa nonché le cuffie, e nella parte dello scarico le partite esitate degli apparecchi e materiali soggetti a tassa, nonché il nome, cognome, paternità e domicilio degli acquirenti di apparecchi completi a valvola e a cristallo, di scatole di montaggio, di altoparlanti, di rivelatori a cristallo e di cuffie.
Il compratore ha l'obbligo di dichiarare al venditore il proprio cognome, nome, paternità e domicilio, provandone l'esattezza con idonei documenti di riconoscimento.
Il venditore nell'indicare il cognome, nome, paternità e domicilio dell'acquirente nella parte dello scarico del registro di cui sopra dovrà riportare gli estremi del documento di riconoscimento esibitogli dal compratore.
In caso di acquisti di apparecchi radioriceventi per conto di terzi il compratore oltre alle proprie generalità deve fornire anche quelle della persona cui è destinato l'apparecchio.
Gli agenti della RAI, muniti di regolare tessera di riconoscimento, hanno facoltà di prendere visione del registro di carico e scarico presso i costruttori riparatori e rivenditori di apparecchi e materiali radioelettrici allo scopo di desumere le generalità degli acquirenti degli apparecchi e materiali anzidetti o delle persone alle quali i medesimi sono destinati.
Nel caso di cambio di apparecchi, il venditore deve registrare nel registro di carico l'apparecchio ritirato, che successivamente scaricherà con le modalità d'uso all'atto della vendita. Nel caso di apparecchi ritirati per riparazioni gli apparecchi stessi devono essere registrati nelle colonne di carico e scarico con tutte le indicazioni atte a identificare il proprietario. I registri di cui sopra devono essere esibiti ad ogni richiesta degli organi cui compete l'accertamento delle violazioni delle disposizioni contenute nel presente decreto a norma del successivo art. 24.
Sulle fatture emesse per la vendita di apparecchi radioriceventi agli utenti come pure sui listini o cataloghi di vendite degli stessi apparecchi tanto da parte dei fabbricanti che dei rivenditori, dev'essere apposta, anche a mezzo di stampiglia la seguente leggenda: "Nel prezzo di vendita non è compreso il canone di abbonamento alle radioaudizioni".

Articolo 18

Indipendentemente dalle esenzioni stabilite dal R.D.L. 9 settembre 1937, n. 2041, sono esenti dal pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni circolari gli ospedali militari, le case del soldato e le sale di convegno dei militari delle forze armate, nonché gli enti che giusta le norme vigenti, corrispondono il contributo fisso obbligatorio per la radiofonia.
Sono altresì esenti dal pagamento del canone gli apparecchi adoperati per uso militare, siano essi sistemati a terra od a bordo di navi o di aeromobili.

Articolo 19

Chiunque detenga uno o più apparecchi o altri dispositivi atti o adattabili alla ricezione delle diffusioni radiofoniche e televisive senza aver corrisposto il canone di abbonamento con l'osservanza delle disposizioni, dei modi e dei termini stabiliti dalle vigenti norme, è obbligato al pagamento del tributo evaso e della pena pecuniaria da due a sei volte la misura del canone previsto per ciascun tipo di utenza, eccezion fatta per quella relativa all'autoradiotelevisione, per la quale continuano ad applicarsi le sanzioni stabilite dall'art. 8 della legge 15 dicembre 1967, n. 1235, le cui misure, sia per il canone che per la tassa di concessione governativa, sono elevate al doppio per l'autotelevisione ricevente in bianco e nero e al triplo per quella ricevente a colori (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 3, d.l. 1° febbraio1977, n. 11, conv. in l. 31 marzo 1977, n. 90. Per la sanzione applicabile qualora il pagamento dell'abbonamento avvenga oltre i termini prescritti ma prima dell'accertamento della violazione vedi l'art. 3, d.lg.c.p.s. 31 dicembre 1947, n. 1542.

Articolo 20

Qualora il pagamento del canone annuo per uso privato o della quota semestrale di esso sia eseguito oltre i termini stabiliti dall'art. 5, ma prima dell'accertamento della violazione, in luogo della pena pecuniaria (1) stabilita dall'articolo precedente è dovuta dall'utente o dall'abbonato una sanzione amministrativa pari all'ammontare del canone o della quota di esso di cui è stato ritardato il pagamento (2).
La detta sanzione amministrativa è ridotta ad un quinto, qualora il pagamento del canone abbia luogo prima dell'accertamento della violazione, ma non oltre 30 giorni dalla scadenza dei termini sopra richiamati (2).
(1) Originariamente, "ammenda".
(2) Comma così modificato dall'art. 19, d.lg. 18 dicembre 1997, n. 473.

Articolo 21

(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 19, d.lg. 18 dicembre 1997, n. 473.

Articolo 22

Le violazioni delle disposizioni di cui all'art. 17 sono punite:
a) con la pena pecuniaria da lire 8.000 a lire 20.000 (1) a carico del venditore o riparatore per ogni vendita o riparazione che non sia stata riportata sul registro di carico e scarico nel detto articolo richiamato e per la omessa conservazione del registro per il tempo stabilito di cinque anni.
La stessa pena pecuniaria si applica nel caso che sul registro sia stata omessa la indicazione del cognome, nome, paternità e domicilio dell'acquirente o del proprietario dell'apparecchio da riparare;
b) con la pena pecuniaria da lire 8.000 a lire 20.000 (1) a carico solidale del venditore o riparatore e dell'acquirente dell'apparecchio o del proprietario dell'apparecchio da riparare, qualora risultino inesatte le generalità da essi fornite;
c) con la pena pecuniaria da lire 8.000 a lire 20.000 (1) per l'omessa dichiarazione di cui all'ultimo comma dell'art. 17.
Le sanzioni di cui sopra si applicano indipendentemente da quelle stabilite dalle vigenti disposizioni in ordine alla regolare tenuta del registro di carico e scarico specie per quanto riguarda il carico del registro stesso.
(1) La pena pecuniaria è stata così elevata, da ultimo, dal primo comma dell'art. 8, d.l. 30 settembre 1989, n. 332, conv. in l. 27 novembre 1989, n. 384.

Articolo 23

(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 19, d.lg. 18 dicembre 1997, n. 473.

Articolo 24

Sono competenti all'accertamento delle violazioni alle disposizioni del presente decreto gli organi cui, a norma della legge 7 gennaio 1929, n. 4, compete l'accertamento delle violazioni alle leggi finanziarie, gli ispettori ed i procuratori delle tasse ed imposte indirette sugli affari, [gli ufficiali, sottufficiali e militi della M.V.S.N.] in servizio effettivo, nonché i funzionari della RAI in numero non superiore a 50, espressamente riconosciuti idonei ed abilitati con decreto del Ministro per le finanze, emanato di concerto col Ministro della giustizia e col Ministro per l'interno.
Per l'accertamento delle violazioni, per l'applicazione delle penalità stabilite dal presente decreto, e per la definizione delle relative controversie si osservano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4 sopra citata.
RISCOSSIONE E VERSAMENTO DEI CANONI

Articolo 25

Le sopratasse e le pene pecuniarie incorse a norma del presente decreto devono essere versate direttamente in contanti all'Ufficio del Registro competente, il quale le introita rilasciando ricevuta del bollettino modello 72 A ed imputando la riscossione al competente articolo e capitolo del bilancio dell'entrata.
I canoni di abbonamento per uso privato non corrisposti alle prescritte scadenze debbono essere versati, nel caso di utenti iscritti a ruolo, sui conti correnti intestati all'Ufficio del Registro e previsti dal precedente art. 3; nel caso di utenti non iscritti a ruolo sul conto corrente intestato al [Primo Ufficio Bollo di Torino].
Per l'esazione coattiva da parte degli Uffici del Registro dei canoni di abbonamento non corrisposti nonché delle sopratasse e pene incorse a norma del presente decreto si applicano le disposizioni del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Articolo 26

Nel privilegio, di cui all'art. 1958, n. 1, del Codice civile, devono ritenersi compresi, per quanto riguarda gli apparecchi radioriceventi, i crediti per canone di abbonamento alle radioaudizioni circolari.
Tali crediti sono pure compresi nel privilegio sulla generalità dei mobili di cui all'art. 1957 dello stesso Codice civile.

Articolo 27

Il canone di abbonamento dovuto per audizioni date in locali pubblici od aperti al pubblico, è stabilito in ragione di anno solare ed è determinato mediante speciali convenzioni di abbonamento con la Società concessionaria.
Tali abbonamenti si intendono tacitamente rinnovati di anno in anno e l'utente è tenuto senza alcun preavviso al pagamento del canone, salvo che abbia provveduto a dare disdetta con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla Società concessionaria non oltre il mese di novembre di ciascun anno.
Chiunque effettua audizioni in locali pubblici od aperti al pubblico senza aver concordato il canone d'abbonamento di cui al presente articolo, è passibile delle penalità previste dall'art. 19, ancorché abbia corrisposto il canone di abbonamento stabilito per l'uso privato di cui all'art. 2.
Con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, su proposta del Ministro per le finanze, d'intesa coi Ministri delle comunicazioni e per i beni e le attività culturali, la riscossione dei canoni speciali di cui al presente articolo potrà essere affidata agli Uffici del Registro con le modalità e secondo le tariffe da stabilirsi con lo stesso decreto.
Sono applicabili inoltre agli apparecchi in uso in locali pubblici o aperti al pubblico anche le disposizioni dei precedenti artt. 9 a 13, e 16, 21 a 26.

Articolo 28

Le penalità di cui ai precedenti artt. 19 a 23 non saranno applicate nei confronti degli utenti che non siano in regola con le disposizioni del presente decreto, a condizione che essi provvedano agli adempimenti stabiliti dal decreto stesso entro il 30 aprile 1938.

Articolo 29

Per assicurare il servizio di riscossione dei canoni di abbonamento alle radioaudizioni circolari, il Ministro per le finanze è autorizzato ad assumere personale avventizio col contratto a termini, nel numero strettamente indispensabile, con le modalità e il trattamento stabilito dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1108.

Articolo 30

È abrogata ogni disposizione di legge e di regolamento contraria a quelle contenute nel presente decreto.

Articolo 31

Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 1° gennaio 1938.
Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, restando il Ministro per le finanze autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.


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